Art. 8.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 1986, n. 652, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge sia interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, il prezzo di vendita del compendio, determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 40 per cento del valore stabilito.
      5-ter. La cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile di esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, deve versare in acconto una somma pari al 25 per cento del prezzo di vendita. L'Amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data del deposito. Ai soci insediati sui fondi che non fanno domanda di acquisto è applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203.
      5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni a responsabilità limitata, le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in misura fissa».